OIDUR: ‘LA TRATTA DI ESSERE UMANI Rappresenta un Crimine Transnazionale. Il Quadro Normativo’

Nel 2013 l’Assemblea Generale, con la Risoluzione A/RES/68/192, ha proclamato il 30 luglio la Giornata mondiale contro la tratta di persone. Lo scopo è quello di sensibilizzare la comunità internazionale sulla situazione delle vittime e promuovere la difesa dei loro diritti.

La tratta di esseri umani rappresenta un crimine transnazionale che viene definito dall’art.3 del “Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini”.

La definizione di tratta comprende il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.

A livello europeo, la tratta viene definita dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. L’Unione Europea ha emanato due direttive sulla questione: la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le Autorità competenti e la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

In Italia il reato di tratta viene definito dall’art. 601 del Codice penale così come recentemente modificato dal D.Lgs. 24/20146, che ha dato attuazione alla direttiva 2011/36/UE.

L’art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazione e l’art. 27 del Regolamento di attuazione disciplinano le modalità di rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione sociale” nei confronti dello straniero, la cui incolumità sia in pericolo per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione criminale dedita a reati quali lo sfruttamento della prostituzione, lo sfruttamento minorile, l’accattonaggio, la riduzione in schiavitù, la tratta di persone o altri per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p., oppure delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

Negli ultimi quindici anni l’Italia è stata interessata in misura sempre maggiore dal fenomeno degli arrivi via mare di migranti e richiedenti protezione internazionale, in partenza dalle coste della Libia, della Tunisia e dell’Egitto. Questi flussi sono aumentati in modo significativo nel 2011 in concomitanza dei mutamenti politici denominati “Primavera Araba” nei Paesi del Nord Africa (soprattutto in Tunisia e Libia) e con l’intensificarsi del conflitto in Siria. In particolare nel 2014 si è registrato l’arrivo di oltre 170.000 persone via mare, di cui più di 42.000 cittadini siriani in fuga dalla guerra. Il numero di rifugiati siriani in arrivo in Italia si è ridotto sensibilmente nel 2015.

Nello stesso anno si è aperta la rotta balcanica che dalla Turchia passa attraverso la Grecia e i paesi balcanici e la maggior parte dei rifugiati siriani si è spostata lungo questa rotta.

In Italia nel 2015 e nel 2016 si è registrato un significativo numero di arrivi di migranti e richiedenti protezione internazionale provenienti principalmente dalla Libia ed originari dei paesi dell’Africa occidentale e del Corno d’Africa.

Dall’inizio del 2017 ad oggi in Italia è stato inoltre rilevato un aumento dei migranti provenienti dai paesi dell’Africa Occidentale ed una sensibile diminuzione di coloro che arrivano dai paesi del Corno d’Africa.

L’identificazione della vittima di tratta può avvenire, infatti, anche in momenti successivi allo sbarco o dopo un certo periodo di accoglienza e permanenza sul territorio, poiché la stessa può non aver recepito le informazioni sui programmi di protezione ricevute al momento dello sbarco o nei momenti immediatamente successivi, o non aver preso subito coscienza della propria condizione.

Indicatore rilevante è lo stato psico‐fisico: se in gruppo, sono le più sottomesse e silenziose, a volte evidentemente controllate da altre/i migranti, che ad esempio rispondono al posto loro, oppure si oppongono ad un colloquio privato.

Prima di partire fanno fare alle ragazze un rito; il voodoo. Il rito si compie alla presenza di uno sciamano locale, il “native doctor”, della ragazza, della madame (la sfruttatrice). La ragazza consegna sangue, unghie, capelli, peli pubici ed una sua fotografia. Su queste parti del corpo viene sacrificato un animale, spesso una gallina, di cui la ragazza è costretta a mangiarne il cuore. Tutto viene poi conservato in una busta di stoffa e consegnato alla persona che sarà proprietaria della ragazza. La ragazza che compie il rito non sa che dovrà prostituirsi, con quel rito si impegna solo a pagare il suo debito.

Durante il rito si giura fedeltà alla donna che è l’amica della prima donna che ha avvicinato la famiglia e si giura di non dichiarare mai il nome della madame e delle persone che ti hanno portata in Italia. La minaccia che si fa, in caso di mancato adempimento delle promesse, è la morte. Morte della ragazza e della sua famiglia. L’altra minaccia è il “maleficio” sempre nei confronti della ragazza e della sua famiglia.

La terminologia:

Madame: il termine “madame” è un appellativo di rispetto che significa “signora”, ma nel contesto della tratta indica la trafficante che gestisce le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, a cui devono ripagare il debito contratto prima di lasciare il paese di origine. Spesso è essa stessa un’ex vittima di tratta che, una volta pagato il debito, decide di guadagnare dallo stesso traffico di cui è stata vittima in passato.

Native doctor: sciamano presso cui le vittime di tratta vengono sottoposte a rituale voodoo (“juju” nigeriano).

Boga: accompagnatore. Il boga è colui che accompagna una o più ragazze dalla Nigeria alla Libia e che ha i contatti telefonici con la madame/oga e i trafficanti della rete criminale. Boga è anche colui che preleva la vittima di tratta appena sbarcata e ospite in un centro di accoglienza in Italia per accompagnarla dalla madame. Sono presenti diversi boga dalla Nigeria all’Europa con lo scopo di custodire “la merce” sino a quando non sarà giunta a destinazione per essere sfruttata.

Connection man: organizzatore del viaggio/smuggler. Generalmente indicato come colui che organizza i viaggi dalla Nigeria all’Italia attraverso la Libia. Più “connection man” possono contribuire al trasporto di una stessa vittima, ad esempio uno in Nigeria e uno diverso in Libia.

Connection house: casa chiusa/bordello. Generalmente le vittime di tratta indicano con il termine “connection house” le case chiuse in Libia e, più recentemente, anche quelle in Italia o in Europa, dove sono forzate alla prostituzione. In Italia e in Europa, spesso sono le minori ad essere rinchiuse nelle connection houses, perché in strada darebbero troppo nell’occhio. Vengono così definiti i anche bordelli presenti all’interno di “ghetti”.

Ghetto: è il termine utilizzato dalle vittime di tratta e dai migranti in generale per indicare il luogo, spesso un casolare abbandonato, in cui attendono prima di imbarcarsi su un gommone. Usato anche per indicare gli agglomerati informali in cui vivono molti migranti in Italia. In italiano si direbbe baracca o baraccopoli.

Lapalapa: gommone.

LA TRATTA DI ESSERE UMANI: Quadro Normativo

La tratta di esseri umani è espressamente punita nel nostro ordinamento dall’entrata in vigore della legge n. 228 del 2003 con la quale sono stati riscritti gli articoli del codice penale già relativi alla riduzione in schiavitù (artt. 600, 601 e 602).

La definizione delle condotte punibili a titolo di tratta è stata poi ampliata dal decreto legislativo n. 24 del 2014 che ha dedicato attenzione anche al profilo del risarcimento delle vittime. Le circostanze che comportano un aumento delle pene in caso di commissione di questi delitti sono state modificate dalla legge n. 108 del 2010 che ha inserito nel codice penale l’art. 602-bis. Come di seguito si evidenzierà, la disciplina del traffico di esseri umani nel nostro Paese è prevalentemente frutto dell’attuazione di normativa di derivazione europea (decisione quadro 2002/629/GAI e poi direttiva 2011/36/UE) e di convenzioni internazionali.

Le fattispecie penali nel codice (legge n. 228 del 2003)

Nel corso della XIV legislatura il Parlamento ha approvato la legge 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone, diretta ad introdurre nuove disposizioni penali e a modificare quelle già esistenti allo scopo di contrastare il fenomeno della riduzione in schiavitù e, più in particolare, di quella forma di riduzione in schiavitù derivante dal traffico di esseri umani. Si tratta di una nuova schiavitù riguardante esseri umani – soprattutto donne e bambini – provenienti dai paesi poveri del mondo che, spinti nel nostro Paese dalla speranza di una diversa prospettiva di vita, sono costretti alla prostituzione, al lavoro forzato e all’accattonaggio.

Il nucleo principale della legge consiste nella modifica degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, concernenti rispettivamente i reati di “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”, “tratta di persone” e “acquisto e alienazione di schiavi”, per i quali vengono sensibilmente aumentate le pene, arrivando fino ad un massimo di venti anni.

In particolare, l’articolo 600 del codice penale punisce con la reclusione da otto a venti anni, chiunque riduca una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù. Il nuovo articolo 600 si riferisce, a tale proposito:

  • all’esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
  • alla riduzione o al mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Con il d.lgs. n. 24 del 2014 è stato aggiunta la costrizione al compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

Per definire poi in maniera più tassativa la fattispecie incriminatrice, viene precisato che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione possono configurarsi in presenza di una condotta particolarmente connotata. In particolare si richiede che la condotta sia attuata mediante:

  • violenza, minaccia, inganno;
  • abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; la riforma del 2014 ha aggiunto l’”approfittamento di una situazione di vulnerabilità”;
  • mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

L’aggravante originariamente prevista dall’art. 600 c.p. è stata soppressa nella scorsa legislatura con la ratifica della Convenzione di Varsavia (v. infra).

L’articolo 601 del codice penale definisce, punendolo con la reclusione da otto a venti anni, il delitto di tratta di persone, ritenendolo applicabile  sia quando ne risultino vittima soggetti già ridotti in schiavitù o in servitù, sia quando esso riguardi soggetti che vengono trafficati allo scopo di essere ridotti in tali situazioni.

La condotta qualificante la nuova figura di reato è stata modificata dald.lgs. n. 24 del 2014 e consiste oggi:

  • nel reclutare, introdurre nello Stato, trasferire fuori dallo Stato, cedere l’autorità, ospitare persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù definite dall’art 600 c.p.,
  • ovvero realizzare le medesime condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Anche in questo caso la legge del 2003 prevedeva un’aggravante che è stata ora espunta dall’articolo (v. infra).

L’articolo 602 del codice penale prevede e disciplina la fattispecie di acquisto e alienazione di schiavi. La norma ha carattere residuale poiché disciplina le ipotesi che non sono già ricadenti nella fattispecie di tratta di persone (art. 601).

L’elemento oggettivo del reato in tali casi consiste nell’acquisto, nell’alienazione o nella cessione di una persona che si trovi in condizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’articolo 600 c.p. La pena stabilita è quella della reclusione da otto a venti anni.

Per questi delitti:

  • i termini di prescrizione sono raddoppiati (cfr. art. 157, sesto comma, c.p.);
  • le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale (art. 71 del d. lgs. n. 159 del 2011, Codice delle leggi antimafia).

La legge sulla tratta ha inoltre novellato il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) affermando che laddove l’associazione sia diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di cui al comma 1 – promotori costitutori o organizzatori dell’associazione – e da quattro a nove anni nei casi di cui al comma 2 – partecipazione all’associazione.

Oltre alle sanzioni penali, la legge 228/2003 prevede anche sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, allorché i soggetti che le rappresentano o che nelle stesse ricoprano le particolari cariche previste dalla legge, commettano alcuno dei reati contro la personalità individuale previsti agli artt. 600-604 del codice penale. Si tratta delle sanzioni pecuniarie “per quote” previste dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) dettate da un apposito art. 25-quinquies; la norma prevede, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea per un anno (se non addirittura definitiva) dall’attività istituzionale dell’ente.

Dal punto di vista della prevenzione dei reati e dell’assistenza alle vittime degli stessi, la legge del 2003 ha previsto:

  • l’istituzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, del Fondo per le misure anti-tratta. Si tratta di un Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati nonché delle altre finalità di protezione sociale di cui all’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) (articolo 12);
  • l’istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601), allo scopo di assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, salva comunque l’applicabilità delle disposizioni di carattere umanitario di cui all’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione, qualora la vittima del reato sia una persona straniera (articolo 13). Attuazione all’art. 13 della legge è stata data dal D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237;
  • la previsione di speciali politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai reati, da attuarsi da parte del ministero degli Esteri, organizzando “incontri internazionali e campagne di informazione anche all’interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone” (articolo 14).

La ratifica della Convenzione di Varsavia (legge n. 108 del 2010)

Nel corso della XVI legislatura il Parlamento ha approvato la legge 2 luglio 2010, n. 108, con la quale ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 (c.d. Convenzione di Varsavia), conseguentemente adeguando l’ordinamento interno.La Convenzione di Varsavia si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale sia internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione ha l’obiettivo di:

  • prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini;
  • proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l’assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;
  • promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.

La Convenzione di Varsavia pone in risalto il fatto che la tratta costituisce una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all’integrità delle persone, e che, in tal senso, occorre intensificare la protezione di tutte le sue vittime. Nessun altro testo internazionale prima di questo documento, ha fissato una definizione di vittima, in quanto veniva lasciato a ciascun Stato il compito di definire chi doveva essere considerato una vittima, potendo quindi usufruire delle misure di tutela e di assistenza. Nella Convenzione si definisce vittima ogni persona oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta: in particolare, le vittime della tratta devono ottenere un’assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società. Tra le misure previste, sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato. Si prevede, inoltre, un risarcimento per un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni. Vi è anche la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, o per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche una possibile scriminante per loro coinvolgimento delle vittime della tratta in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.